nuovo stemma di protezione civile

Regolamento Protezione Civile
sezionale


Articolo 1: Costituzione

 L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (ANA), SEZIONE DI UDINE

in conformità con quanto stabilito dallo Statuto Nazionale e in accordo con le disposizioni di legge, ha costituito al suo interno un’Organizzazione di Protezione Civile (P.C.). Tale Organizzazione è iscritta nell'Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile di cui all'articolo 30 della L.R. 31.12.1986, n. 64 della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 2: Scopi

L'Organizzazione di P.C. ANA – da questo momento in poi chiamata “Unità” – ha il compito di dare attuazione a quanto previsto dall’art.2, lettera e) dello Statuto Nazionale, che così recita: ”promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia ed all’estero, nel rispetto prioritario dell’identità associativa e dell’autonomia decisionale".

Articolo 3: Organizzazione generale 

L’Unità di P.C. dell’ANA della Sezione di Udine, composta esclusivamente da Volontari, è destinata ad assolvere i compiti operativi assegnati dagli Organismi Istituzionali della P.C. Essa si articola in un numero variabile di Squadre che, a loro volta, possono dividersi in un numero variabile di Nuclei.

Articolo 4: Aggiornamenti

La Sede Sezionale provvede ad aggiornare costantemente i dati relativi al personale, ai mezzi e ai materiali a disposizione della propria Unità in possesso della Sede Nazionale e già comunicati al Dipartimento di P.C. al momento dell'iscrizione all'Elenco delle Organizzazioni di Volontariato di P.C. La Sezione, tramite il Coordinatore di Raggruppamento (Rgpt.), provvede all’iscrizione delle sue Squadre o Nuclei nell’Elenco regionale delle associazioni di volontariato tenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legge n. 225/92 e dall’art. 30 della legge regionale 64/86

Articolo 5: Associati

Possono far parte dell’Unità di P.C. ANA coloro che sono iscritti come Soci ordinari negli organici della Sezione, che abbiano fatto apposita domanda per essere ammessi e che abbiano accettato il presente Regolamento.
Possono essere ammessi anche coloro che sono iscritti come Soci aggregati (ex Amici degli Alpini) e che, in virtù della loro specifica professionalità, possono trovare un'utile collocazione nell’organizzazione stessa. Anche costoro, per essere ammessi, dovranno presentare apposita domanda ed accettare esplicitamente il presente Regolamento.
Il Socio aggregato non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche elettive. In ogni caso, il numero di Soci aggregati all’interno di ogni Squadra non potrà essere superiore al 30% di quello dei Soci ordinari.
Unica eccezione ammessa è quella riguardante le Squadre specialistiche che, per loro natura, potrebbero dover ricercare tecnici in numero tale da superare il numero di Soci ordinari. Anche in questo caso varranno però le disposizioni contenute negli art. 5 e 8 dello Statuto e nell’art. 8 del Regolamento nazionale per l'esecuzione dello Statuto sociale.

Articolo 6: Requisiti

Ulteriori requisiti richiesti per entrare a far parte dell’Unità di P.C. ANA sono i seguenti:

-     idoneità fisica da attestarsi tramite certificato medico da rinnovare annualmente;
-     età compresa tra i 20 e gli 80 anni;
-     disponibilità ad essere impiegati anche al di fuori della propria Regione di residenza;

-         
capacità professionali tali da garantire un proficuo impiego.

Articolo 7: Doveri

Alla luce di quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 266/91, il Volontario offre disciplinatamente la sua opera in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, evitando ogni forma di protagonismo personale. Il suo impiego rientra nell’ambito dell’ANA e di sua iniziativa non potrà svolgere alcuna attività di P.C. con le insegne dell’ANA stessa.
Non potrà iscriversi ad altre organizzazioni di P.C. che compromettano la completa disponibilità del Volontario all’attività della sua Squadra. In via transitoria, per consentire ai Volontari attualmente iscritti ad altre organizzazioni di PC di poter continuare ad operare in seno a tali organismi, ognuno di loro si dovrà impegnare per iscritto a garantire l’assoluta priorità di impiego presso la P.C. ANA, nel caso sia chiamato ad intervenire contemporaneamente da più organizzazioni. Non sarà più ammessa l’iscrizione di nuovi volontari appartenenti a più Organizzazioni.
I Volontari, per operare, devono essere dotati di divisa, di distintivi del Dipartimento di P.C. e dell’ANA e di documento d’identificazione personale rilasciato dall’ANA. e dalla Direzione Regionale quando l’intervento sia effettuato per conto di quest’ultima.

Articolo 8: Rimborsi

L’attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti.
La qualità del Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte (art. 2 della legge n. 266/91).
Ai datori di lavoro compete il rimborso degli oneri derivanti dall’impiego dei Volontari preventivamente autorizzati, in attività d’emergenza e di formazione, nonché nelle esercitazioni autorizzate del Dipartimento e dagli Enti Locali, ciascuno per la propria parte di competenza (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 1994, n. 01768 U.L.).

Articolo 9: Compito ed impiego

L’Unità di P.C. ANA può essere impiegata:

1.   nell’ambito nazionale, regionale e sezionale, in interventi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino della normalità, a seguito di calamità naturali, o calamità derivanti dall’attività umana;

2.   addestramento individuale o collettivo;

L'addestramento ha lo scopo di far raggiungere ai singoli Volontari ed alle Unità e Squadre in cui sono inquadrati, quei sincronismi e automatismi indispensabili per un proficuo impiego. Esso si sviluppa attraverso la partecipazione a:

a.   corsi individuali e/o di gruppo, seminari, conferenze;

b.   esercitazioni programmate dall’Organizzazione di P.C. ANA e/o dai Raggruppamenti e/o dalla Sezione;

c.   esercitazioni programmate dal Dipartimento Nazionale;

d.   esercitazione programmate del Dipartimento della Regione Friuli V.G. secondo quanto previsto dalla Convenzione 31/05/2003

e.   esercitazioni programmate dai singoli Comuni e/o da altre Organizzazioni di P.C.

3.   partecipazione a dimostrazioni o manifestazioni.

La partecipazione a dimostrazioni e manifestazioni hanno lo scopo di:

A.  farsi conoscere dalle varie Comunità e dai cittadini e fare opportuna opera di proselitismo;

B.  fornire prova di capacità operativa e professionalità.

L'intervento in operazioni di P.C. di qualsiasi livello è regolato dalle leggi vigenti e non può essere iniziativa né dell’Organizzazione di P.C. ANA, né di singole Unità o Squadre.

Articolo 10: Materiali e mezzi

Tutti i materiali e i mezzi dell’organizzazione di P.C. dell’ANA, conservati nei magazzini all’uopo predisposti o dati in uso, possono essere usati solo ed esclusivamente ai fini di P.C.

Articolo 11: Struttura organizzativa

L’Unità di P.C. ANA della sezione prevede una struttura di dirigenza, responsabilità e legale rappresentanza così articolata:

  1. Presidente sezionale dell’ANA;

  2. Coordinatore Sezionale;

  3. Vice Coordinatori;

  4. Capi Squadra;

  5. Squadre;

  6. Nuclei.

Articolo l2: Nomina e durata in carica dei componenti tecnici della struttura di comando

  1.  Il Coordinatore Sezionale è nominato dal Presidente Sezionale, sentito il parere, non vincolante, dei Capi Squadra. La sua carica non ha una durata predefinita, essendo il diretto rappresentante del Presidente l’unico responsabile di tutto ciò che avviene nella Sezione, compresa la P.C.;

  2. il Coordinatore Sezionale decade comunque con il decadere del Presidente che lo ha nominato. I Vice Coordinatori e i Capi Squadra sono nominati dal Presidente di Sezione, su indicazione del Coordinatore Sezionale, sentito il parere dei componenti della Squadra interessata. Il loro mandato non ha un limite temporale; i Vice Coordinatori e il Capo Squadra decadono comunque con il decadere del Presidente che li ha nominati.

 

Articolo 13: Compiti dei componenti tecnici della struttura di comando

1.       Il Coordinatore Sezionale ha il compito di organizzare, addestrare, standardizzare e guidare nelle emergenze le Squadre Sezionali, seguendo le direttive del loro Presidente e del Consiglio Direttivo Sezionale (CDS), ottemperando alle disposizioni del Presidente Nazionale e del CDN ricevute attraverso, il Coordinatore Nazionale e il Coordinatore di Rgpt.;

2.       I Vice Coordinatori hanno il compito di supportare in tutte le sue mansioni il Coordinatore Sezionale e curare l’incarico specifico del settore loro assegnatoli;

3.       i Capi Squadra sono responsabili dell’organizzazione, addestramento e del corretto impiego dell’equipaggiamento della loro Squadra, nonché della sua guida nelle emergenze.

 

Articolo 14: Precettazioni

Le precettazioni possono essere fatte:

-          dal Dipartimento di P.C. attraverso l’Organizzazione di P.C. ANA;

-          dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nei confronti delle Sezioni iscritte nell'Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile di cui all'articolo 30 della L.R. 31.12.1986, n. 64 della Regione Friuli Venezia Giulia, per i soli compiti previsti dalla convenzione 31 maggio 2003;

-          dai Comuni, nei confronti delle Squadre convenzionate, per le calamità avvenute nel territorio Comunale o per le esercitazioni previste in ambito comunale.

 

Articolo 15: Assicurazioni

Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (vedasi l’art. 4 della legge n. 266/91).
A tale scopo il Dipartimento di P.C. ha provveduto a stipulare un contratto di assicurazione a protezione dei Volontari. Inoltre la Direzione Regionale ha in vigore un’assicurazione per le attività da essa previste.
Pertanto, per ognuna delle attività nelle quali i Volontari di P.C. saranno impiegati, gli stessi saranno coperti dall’assicurazione stipulata dal sodalizio / ente che li ha precettati.
Queste coperture assicurative possono essere integrate da altre eventualmente stipulate dalle singole Unità sezionali o dalle Squadre. In questi casi, i sottoscrittori delle polizze dovranno fare includere una clausola che permetta la liquidazione del premio anche in presenza di altra polizza coprente lo stesso infortunio.

Articolo 16: Revoca della qualifica di Volontario di P.C.

La qualifica di Volontario di P.C. viene revocata dal Presidente Sezionale per:

a.   rinuncia presentata per iscritto dal singolo Volontario al proprio Capo Squadra;

b.   appartenenza ad altre organizzazione di P.C. che precluda la completa disponibilità del volontario all’attività della sua Squadra;

c.   inidoneità fisica;

d.   raggiungimento dei limiti di età;

e.   ingiustificata mancata partecipazione a tre consecutive attività addestrative, o di impiego della sua Squadra;

f.    a seguito di provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dallo Statuto dell’ANA, articoli 36-37-37 bis-37 ter-38.

Tutte le revoche devono essere comunicate al Segretario nazionale per presa d'atto e per le relative incombenze burocratiche.

Articolo 17: Disposizioni amministrative

La gestione finanziaria delle Unità sezionali è di competenza della Sezione il cui bilancio prevede un apposito capitolo di spesa. 

Articolo 18: Disposizioni a carattere generale

Per tutti gli argomenti di carattere associativo non espressamente trattati in questo Regolamento, si rimanda a quanto previsto dallo Statuto dell'ANA e al relativo Regolamento per l'esecuzione dello Statuto sociale, nonché al Regolamento Nazionale di P.C. ANA, tenendo presente che la Sezione di Udine è inserita in una regione a statuto speciale.

Articolo 19: Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale, può essere modificato direttamente dal Consiglio stesso, o su proposta del Presidente Nazionale, o della Commissione Nazionale di P.C., o del Presidente Sezionale.



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