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Protezione Civile oggi
Vademecum per il socio
edizione marzo 2006
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Lo scopo di queste note è di fornire ai volontari ed a quanti desiderino accostarsi al mondo del volontariato della protezione civile, una panoramica di cosa è oggi la Protezione Civile e quali sono i suoi compiti.
La Repubblica Italiana con la Legge 225 del 24/02/1992 ha istituito il servizio nazionale della Protezione Civile. Gli articoli di tale legge fra le varie altre cose stabiliscono quali sono gli scopi della Protezione Civile.
In particolare nell’Art. 3 di detta legge si specifica che attività pertinenti la protezione civile sono il soccorso alle popolazioni sinistrate, la previsione e la prevenzione.
Il soccorso consiste in tutta una serie di interventi il cui fine è quello di assicurare alle popolazioni colpite da calamità ogni forma di prima assistenza. Consiste inoltre in ogni attività necessaria e urgente volta a superare emergenze connesse a calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Per previsione si intendono le attività di indagine/ricerca scopo delle quali sono lo studio e la determinazione della cause che portano agli eventi calamitosi e l’identificazione, sul territorio, delle aree a rischio e dei fenomeni a cui sono soggette.
Con prevenzione si intendono tutte le attività tese a prevedere e/o limitare le conseguenze degli eventi sopraccitati.
Nella legge istitutiva della Protezione Civile vengono identificate le varie
componenti del servizio nazionale di Protezione Civile che sono:
a) Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco (componente principale e fondamentale);
b)
Forze Armate;
c)
Forze di Polizia;
d)
Corpo Forestale dello Stato;
e)
Servizi Tecnici Nazionali;
f)
gruppi nazionali di ricerca
scientifica, l'Istituto Nazionale di Geofisica ed altre istituzioni di
ricerca;
g)
Croce Rossa Italiana;
h)
Servizio Sanitario Nazionale;
i)
le organizzazioni di volontariato;
j)
Corpo Nazionale Soccorso Alpino -
CNSA (CAI).
L’Unità Sezionale di Protezione Civile rientra nella categoria delle organizzazioni di volontariato.
La sede dell’Unità di Protezione Civile Sezionale è ubicata presso la sede della Sezione di Udine in viale Trieste n°139 a Udine. Da pochi mesi è stato possibile predisporre anche un magazzino in cui sono raccolte tutte le attrezzature di cui l’Unità si è dotata, ubicato presso l’ex caserma “Paravano” a Pavia di Udine. La locale amministrazione comunale ci ha concesso gratuitamente l’uso dell’immobile a fronte di periodici interventi di manutenzione necessari a mantenere in uno stato decoroso l’area circostante il nostro magazzino.
Possono far parte dell’Unità di Protezione
Civile Sezionale tutti i soci A.N.A. in regola con il tesseramento nonché i
soci aggregati (ex amici degli alpini) secondo quanto stabilito dal
regolamento nazionale A.N.A. di Protezione civile. Ulteriori requisiti sono:
idoneità fisica, età compresa tra 18 e 80 anni,
disponibilità ad impieghi al di fuori della regione di residenza
(facoltativo) e capacità professionali.
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Per capacità professionali non s’intende
esclusivamente saper fare il muratore, il carpentiere, idraulico,
elettricista, ecc.. | |
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Per iscriversi è necessario che il
volontario compili in ogni sua parte l’apposito modulo che può essere
ritirato in sezione, scaricato dal sito internet all’apposita pagina o
richiesto via fax. Al modulo vanno allegati: fotocopia del tesserino del
codice fiscale e due foto tessera, sono gradite con cappello alpino. | |
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Nonostante il regolamento nazionale imponga
che non si possa essere iscritti contemporaneamente a più di una
associazione di volontariato di protezione civile, il nostro regolamento
sezionale, data la peculiare situazione in regione, concede una deroga a
tale regola ma auspica che in caso di emergenza il volontario dia preferenza
alla chiamata dell’A.N.A. | |
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La qualifica di volontario di protezione civile viene revocata dal Presidente sezionale quando il volontario:
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Sulla base delle convenzioni esistenti tre sono gli enti che possono chiedere l’attivazione dei volontari di Protezione Civile Sezionali:
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il coordinamento nazionale di Protezione Civile A.N.A. | |
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il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ( Ministero dell’Interno), tramite il coordinamento nazionale A.N.A. | |
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la direzione regionale di Protezione Civile, tramite l’unità sezionale. |
Solo il coordinamento sezionale può attivare direttamente il volontario.
Nel caso in cui l’ente che richiede
l’intervento delle squadre Sezionali di Protezione Civile sia la direzione
regionale di Protezione Civile i compiti a cui siamo chiamati sono di
natura strettamente logistica. Per meglio comprendere che tipo di
impegno ci viene richiesto riportiamo una breve spiegazione di cosa è la
logistica.
La logistica è definita l’arte di predisporre, da parte di personale
preparato, i mezzi di trasporto, le comunicazione, gli approvvigionamenti,
le strutture di accoglienza e di ricovero.
Nel quadro di una situazione di emergenza,
si tratta dell’insieme del personale, dei mezzi e dei materiali da mettere
in opera per una buona organizzazione dei soccorsi.
Tra le varie cose un addetto alla logistica è chiamato a:
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effettuare il trasporto e la conservazione di viveri e materiali; | |
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effettuare la distribuzione di viveri e materiali a sinistrati e soccorritori; | |
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installare e gestire le strutture di ricovero per sinistrati e soccorritori; | |
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garantire la sostituzione periodica del personale soccorritore. |
Se invece la chiamata ci proviene dalla sede Nazionale di Milano, possiamo venir impiegati anche per i seguenti compiti:
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prestare un primo soccorso immediato; | |
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ripristinare e gestire i sistemi di comunicazione tra l’area sinistrata, il mondo esterno e i soccorritori; | |
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partecipare all’evacuazione dalla zona sinistrata. |
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Estratto dallo Statuto dell’ A.N.A. |
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Costituzione Art. 1. - L'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) fondata nel 1919, ha sede in Milano, Via Marsala 9, ed è costituita tra coloro che hanno appartenuto od appartengono alle Truppe Alpine: alpini, artiglieri da montagna, genieri, trasmettitori, paracadutisti, militari dei Servizi in organico alle Truppe Alpine, i quali, nel presente Statuto, vengono tutti indicati con il nome generico di "Alpini". Scopi Art. 2. - Associazione apartitica, l'Associazione Nazionale Alpini si propone di: a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta; b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l'assistenza; c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi; d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni; e) concorrere, quale Associazione Volontaria, al conseguimento dei fini dello Stato e delle pubbliche amministrazioni in materia di protezione civile in occasione di catastrofi e di calamità naturali.
Per il conseguimento degli scopi
associativi l'Associazione Nazionale Alpini si avvale in modo
determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri soci. |
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Estratto dal Regolamento della Protezione Civile dell' A.N.A. |
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Costituzione Art. 1 - L'associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), in conformità con quanto stabilito dal suo Statuto ed in accordo con le disposizioni di legge, ha costituito al suo interno una Organizzazione di Protezione Civile (P.C.). Tale Organizzazione è iscritta nell'Elenco delle associazioni di volontariato di P.C. tenuto dal Dipartimento di P.C. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Scopi Art. 2 - L'Organizzazione di P.C. dell’ A.N.A. ha il compito di dare attuazione a quanto previsto dall’ art. 2, lettera e) dello Statuto, che così recita: "promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia ed all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e dell'autonomia decisionale". Organizzazione generale Art. 3 - L'Organizzazione di P.C. dell'A.N.A., composta esclusivamente da Volontari, è destinata ad assolvere i compiti operativi assegnati dagli Organismi istituzionali della P.C. Essa si articola in Unità Sezionali, create all'interno delle varie Sezioni dislocate sul territorio nazionale, divise in un numero variabile di Squadre che, a loro volta, possono dividersi in un numero variabile di Nuclei. |
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Regolamento protezione civile sezionale |
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Costituzione Art. 1 - L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (A.N.A.), SEZIONE DI UDINE in conformità con quanto stabilito dallo Statuto Nazionale e in accordo con le disposizioni di legge, ha costituito al suo interno un'Organizzazione di Protezione Civile (P.C.). Tale Organizzazione è iscritta nell'Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile di cui all'articolo 30 della L.R. 31.12.1986, n. 64 della Regione Friuli Venezia Giulia. Scopi Art. 2 - Scopi
L'Organizzazione di P.C. A.N.A.-
da questo momento in poi chiamata "Unità" - ha il compito di dare
attuazione a quanto previsto dall'art.2, lettera e) dello Statuto
Nazionale, che così recita: "promuovere
e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con
possibilità di impiego in Italia ed all'estero, nel rispetto
prioritario dell'identità associativa e dell'autonomia decisionale". |
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Estratto da Legge 11/08/1991 n° 266 “Legge-quadro sul volontariato” |
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1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli. Art. 17 Flessibilità nell'orario di lavoro. 1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 (legge 11/08/1991 n° 266), per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. (In altre parole per limitati periodi di tempo e in casi di eccezionale emergenza, i volontari hanno il diritto di chiedere al datore di usufruire di agevolazioni sull’orario di lavoro per poter prestare la propria opera di volontariato). 2. All'art. 3
della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: “Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire
ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale
dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di
organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa
in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli
orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con
l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza”. |
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IMPORTANTE: Decreto Presidente della repubblica n°194 2001 |
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1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3 DPR 194/2001, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
2. In occasione di eventi per i
quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la
durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di
effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi
previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed
assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni
continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno. |
Tutti i volontari sono tenuti a informare il proprio datore di lavoro della propria appartenenza alla Unità di Protezione Civile della Sezione di Udine
L’impiego di volontari in divisa da parte delle squadre è subordinato alla preventiva autorizzazione del coordinamento sezionale, salvo casi d’emergenza di cui vanno informati i responsabili sezionali della Protezione Civile prima possibile.
ORGANIGRAMMA DELLA PROTEZIONE CIVILE SEZIONALE

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