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Regolamento ANA
Nazionale (ed. 2009)
approvato dal CDN
nella seduta del 18/09/2004 e modificato dal CDN nella seduta del 18/4/2009
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il regolamento (pdf)
EMBLEMI
Art. 1 - Il Labaro dell'Associazione interviene
esclusivamente:
a) alle adunate nazionali dell'Associazione;
b) alle manifestazioni nelle quali si celebrano le gesta del Corpo e/o dei
singoli reparti, e la cui particolare importanza sia stata riconosciuta dal
Consiglio Direttivo Nazionale.
c) alle manifestazioni militari e civili a carattere nazionale, alle quali
l'Associazione partecipi ufficialmente per deliberazione del Consiglio Direttivo
Nazionale.
È escluso l'intervento del Labaro a onoranze individuali tranne nel caso di
funerali del Capo dello Stato, dei Presidenti Nazionali dell'Associazione e
delle Medaglie d'Oro al valore, di cui all'art. 3, a/2.
Le manifestazioni di cui alla lettera b) devono essere segnalate per iscritto
dalle Sezioni alla Sede nazionale di regola almeno due mesi prima della data per
esse fissata.
L'intervento del Labaro alle manifestazioni deve essere deliberato di volta in
volta dal Consiglio Direttivo Nazionale tranne che nei casi d'urgenza nei quali
la deliberazione può essere presa dal Presidente nazionale.
Art. 2 - Il Consiglio Direttivo Nazionale designa l'alfiere ufficiale del
Labaro, scegliendo, di preferenza, fra i soci decorati al valore.
Il Labaro nazionale, salvo diversa e specifica delibera del C.D.N., può sfilare
soltanto durante le adunate nazionali.
In qualsiasi manifestazione il Labaro e la sua scorta d'onore hanno la
precedenza sui Vessilli delle Sezioni, sui Gagliardetti dei Gruppi e sulle
formazioni dell'Associazione.
La scorta del Labaro è costituita dal Presidente nazionale, dai Vice Presidenti
nazionali e dai componenti del C.D.N., dai decorati dell'ordine Militare
d'Italia e di Savoia e di Medaglia d'Oro al Valore.
Quando tale formazione non sia possibile, il Labaro deve essere accompagnato dal
Presidente o da un Vice Presidente nazionale e almeno da due Consiglieri
nazionali.
È dovere dei soci dell'Associazione salutare il Labaro.
Art. 3 -
a) Sono apposti sul Labaro nell'ordine di concessione:
1) i fac-simili delle M.O. al Valore concesse ai Reparti alpini;
2) i fac-simili delle M.O. al Valore concesse ad Alpini, Caduti o viventi,
mentre prestavano servizio in Reparti alpini;
3) i fac-simili dello M.O. al Valore concesse all'Associazione e ad Alpini soci
dell'Associazione, Caduti o viventi per atti di valore da loro compiuti
nell'espletamento di attività associativa;
4) i fac-simili delle onorificenze concesse all'Associazione Nazionale Alpini di
cui il Consiglio Direttivo Nazionale delibera di volta in volta l'apposizione
per il loro alto significato sociale.
b) Sono invece collocati in apposito medagliere presso la Sede nazionale
dell'Associazione:
1) i fac-simili delle M.O. al Valore concesse ad Alpini, Caduti o viventi,
mentre prestavano servizio presso Reparti non alpini;
2) i fac-simili delle M.O. al Valore concesse ad Alpini, soci dell'Associazione,
Caduti o viventi, per atti di valore da loro compiuti nell'espletamento di
attività non associativa.
Art.4 - I Vessilli delle Sezioni e i Gagliardetti dei Gruppi possono
intervenire a tutte le manifestazioni cui partecipino ufficialmente le Sezioni e
i Gruppi, escluse in modo assoluto quelle che non siano conformi agli scopi, al
carattere ed allo spirito dell'Associazione.
È fatto obbligo alle Sezioni ed ai Gruppi di avere cura che i Vessilli e i
Gagliardetti siano portati in pubblico con dignità e che siano scortati da due
componenti dell'Associazione.
I Vessilli e i Gagliardetti devono essere rigorosamente conformi ai modelli
statutari.
Art.5 - Sul Vessillo di ogni Sezione possono essere apposti soltanto i
fac-simili delle Medaglie d'Oro, di cui alla lettera a) del precedenti art. 3,
concesse ad Alpini, il cui luogo di nascita, risultante dalla motivazione, sia
ubicato nella circoscrizione della Sezione stessa.
Eventuali deroghe alla norma di cui sopra devono essere autorizzate dal C.D.N.
Saranno inoltre apposti i fac-simili di cui alla lettera a/4 del precedente art.
3, a seguito di apposita delibera del C.D.N.
Presso la Sede nazionale è conservato, aggiornato, un elenco delle Medaglie
d'Oro con l'indicazione delle Sezioni che possono fregiare i propri Vessilli dei
relativi fac-simili. Le Sezioni pertanto, devono attenersi scrupolosamente alle
disposizioni in merito emanate dal C.D.N.
NORME RELATIVE AI SOCI
Art.6 - Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli aspiranti
devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo Sezionale, sul modulo
appositamente disposto, corredandolo dei documenti idonei a comprovare il
possesso dei requisiti previsto dall'art. 4 dello Statuto, e di quant'altro
richiesto dal regolamento sezionale. La domanda deve essere firmata, oltre che
dall'aspirante, da due soci presentatori che facciano parte dell'Associazione da
almeno sei mesi.
Il C.D.S., sentito il parere della Giunta di scrutinio, decide sull'accettazione
o meno della domanda. In caso di non accettazione, il Presidente della Sezione
ne dà comunicazione all'interessato in forma riservata.
L'eventuale ricorso al C.D.N. di cui all'ultimo comma dell'art.5 dello Statuto,
deve pervenire alla Segreteria della Sede nazionale entro trenta giorni dalla
comunicazione della decisione del C.D.S.
Art. 7 -Gli alpini in armi, che chiedono di
far parte dell’Associazione, vi verranno iscritti gratuitamente per il primo
anno, fermo restando il disposto di cui all’art. 4 dello Statuto.
Le domande di ammissione a socio degli Alpini di cui al comma precedente,
controfirmate dal Comandante del reparto a cui appartengono, devono essere
inviate alla sede nazionale direttamente dall’Alpino richiedente oppure per il
tramite della sezione A.N.A. a cui l’Alpino si è rivolto. Alla ricezione della
domanda, la sede nazionale provvederà alla spedizione del giornale «L’Alpino».
Tutti gli alpini alle armi sono considerati graditi ospiti presso le sedi di
sezione o di gruppo dell’Associazione.
Art. 8
-Gli amici degli alpini, che le
sezioni ritengono di riconoscere tali, su proposta dei gruppi interessati, non
hanno qualifica di socio ordinario. Essi vengono iscritti in un apposito albo
nazionale quali soci aggregati e quali soci “aiutanti”. In particolare è escluso
che essi possano avere la tessera sociale ordinaria dell’A.N.A., portare il
cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario.
I soci aggregati pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al
rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento della propria
Sezione di appartenenza. La loro attività è limitata all’ambito della sezione:
qualunque loro iniziativa deve esser preventivamente approvata dal
C.D.S. Su proposta del CDS, l’Assemblea Sezionale determina
la quota associativa per i soci aggregati e per i soci aiutanti. Tale quota
dovrà essere uguale per entrambe le categorie. La Sezione, ove il rapporto di
fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, può revocare
l’iscrizione del socio aggregato e del socio aiutante in qualsiasi momento e
senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo
Sezionale.
Art. 8 bis – L’ammissione dei soci aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio. La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata. Il socio aggregato ha diritto a ricevere il periodico L’Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartenga. Ha diritto a frequentare le Sedi dell’Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative.
Art. 8 ter
-Il socio aggregato che vanti un’iscrizione consecutiva di
almeno tre anni e che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la
Sezione o con il Gruppo nelle attività associative, può presentare domanda per
il passaggio alla categoria di socio “aiutante”.
Tale domanda, da redigersi su apposito modulo predisposto dall’Associazione,
controfirmata dal capogruppo e da almeno due soci ordinari, sarà valutata dal
CDS, previo parere della Giunta di scrutinio.
L’eventuale decisione di rigetto della domanda per socio “aiutante” non dovrà,
necessariamente, essere motivata. L’opera per la quale il socio aiutante dovrà
aver prestato la sua collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse
attività associative.
A mero titolo esemplificativo si indicano: la Protezione civile, l’Ospedale da
campo, i Cori e le Fanfare dell’Associazione, le attività di recupero dei siti e
della memoria storica, la stampa associativa, le attività culturali e
divulgative, l’attività sportiva, la logistica di Gruppi e Sezioni. Il socio
aiutante ha diritto a ricevere il periodico L’Alpino e le pubblicazioni della
Sezione e del Gruppo a cui appartenga.
Ha diritto a frequentare le Sedi dell’Associazione Nazionale Alpini ed a
partecipare alle attività associative.
Ha, inoltre, diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi
appositamente previsti (ed indicati nell’allegato (xx) del presente
Regolamento), espressione della riconoscenza dell’Associazione per il lavoro
svolto.
TESSERAMENTO
Art.9 - Ad ogni socio viene rilasciata, per il tramite della Sezione, la
tessera dell'Associazione fornita dalla Sede nazionale.
Il pagamento della quota sociale annuale è comprovato dall'applicazione sulla
tessera del bollino emesso ogni anno dalla Sede nazionale.
Sulla tessera dei soci Fondatori e dei soci Vitalizi è apposta dalla Sede
nazionale una stampigliatura indicante la loro speciale qualifica.
Il tesseramento, pur avendo effetto dal 1° gennaio di ogni anno, ha inizio dal
1° novembre dell'anno precedente e si chiude il 1° ottobre dell'anno corrente.
L'ultima segnalazione dei soci che hanno regolarmente pagato la quota sociale e
gli importi ancora dovuti, devono pervenire, alla Sede nazionale entro il 15
ottobre.
All'atto dell'invio alla Sede nazionale dei documenti comprovanti il rinnovo
della quota sociale e l'iscrizione dei nuovi soci, le Sezioni devono anche
inoltrare i relativi importi.
Oltre all’importo dei
bollini che rappresenta la quota sociale, le sezioni e i gruppi possono
riscuotere dai propri soci e trattenere, le quote supplementari eventualmente
stabilite dalle loro Assemblee ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 39 dello
Statuto.
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Art.10 - Il C.D.N., organo direttivo collegiale, delibera su tutti gli
affari associativi che non siano per legge o per Statuto riservati all'Assemblea
Nazionale dei Delegati; convoca l'Assemblea Nazionale dei Delegati, esamina la
Relazione morale e finanziaria e il Bilancio e ne autorizza la presentazione
all'Assemblea Nazionale dei Delegati.
Nella prima riunione successiva all'Assemblea Nazionale dei Delegati, dopo aver
provveduto alle nomine previste dall'art. 17 dello Statuto, il C.D.N.:
a) designa, su proposta del Presidente nazionale, il Vice Presidente nazionale
di cui all'art.19 dello Statuto;
b) determina i poteri delegati al Comitato di Presidenza;
c) nomina il Direttore Generale dell'Associazione;
d) nomina il Segretario nazionale dell'Associazione e ne fissa i compiti.
Le riunioni del C.D.N. sono presiedute dal Presidente nazionale o, in caso di
sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente nazionale più anziano d'età
presente. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la
riunione.
Il Direttore Generale:
- provvede all’attuazione dei deliberati del Presidente Nazionale, del Comitato
di Presidenza e del C.D.N.;
- coordina l’attività tutta dell’Associazione a livello nazionale e ne assicura
la continuità nel quadro delle decisioni del Presidente Nazionale, del Comitato
di Presidenza e del C.D.N.
All’uopo e nei detti limiti e per le dette finalità il Direttore Generale è
preposto agli uffici tutti della Sede Nazionale, li organizza, è il Capo del
Personale dipendente che egli per l’A.N.A. assume nel rispetto della normativa
vigente e previa delibera del C.D.N. ed è munito d’ogni relativa facoltà di
amministrazione ordinaria.
Il Direttore Generale è responsabile del suo operato nei confronti del C.D.N. e
partecipa senza diritto di voto alle sedute ed ai lavori del C.D.N. e del
Comitato di Presidenza e collabora con il Presidente Nazionale.
Art.11- Per gli adempimenti di cui all'art. 16 dello Statuto, i
Consiglieri nazionali devono esercitare una funzione di collegamento e
coordinamento con le Sezioni.
A tale scopo il C.D.N. determina ogni anno le Sezioni presso le quali i
Consiglieri nazionali debbono esplicare tali adempimenti.
Essi sono tenuti a presenziare all'Assemblea Nazionale dei Delegati e, a loro
discrezione, a quelle delle Sezioni di loro competenza.
Art.12 - Il Consigliere eletto in sostituzione di altro venuto a mancare
per qualsiasi motivo nel corso del mandato assume, ai sensi del 6° comma
dell'art.16 dello Statuto, l'anzianità del Consigliere sostituito con decorrenza
dall'ultima elezione dello stesso.
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
Art.13 - Ogni qualvolta venga convocata l'Assemblea Nazionale dei
Delegati, la Sede nazionale provvederà ad inviare in tempo utile a ogni Sezione
tante speciali tessere quanti sono i Delegati che ogni Sezione ha diritto di far
partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art.14 dello Statuto.
Tali tessere devono essere firmate dal Presidente sezionale e completate, a di
lui cura e sotto sua responsabilità, con la indicazione del nome e cognome di
ciascun Delegato e dell'eventuale suo rappresentante (ai sensi dell'ultimo
capoverso del precitato art.14).
Nessun Delegato può partecipare all'Assemblea se non munito della tessera di cui
sopra.
I Delegati delle Sezioni all'estero, per quanto concerne le “Elezioni” di cui
all'art.15, lettera f) dello Statuto, possono esercitare il loro diritto di
voto, anche per posta, secondo la procedura regolata da specifiche norme a cura
della Sede nazionale.
Le schede di votazione, in busta chiusa e sigillata dalla Sezione interessata,
devono pervenire alla Sede nazionale almeno 24 ore prima dell'ora indicata per
la prima convocazione dell'Assemblea.
Unicamente per quanto concerne l'argomento “Elezioni” [art.15 lettera f) dello
Statuto] nel calcolo della maggioranza per la validità delle delibere, occorre
aggiungere al numero dei Delegati presenti e rappresentati anche il numero delle
schede di votazione dei Delegati delle Sezioni all'estero pervenute per posta.
Art.14 - La verifica dei poteri dell'Assemblea è affidata dal C.D.N. ad
una commissione composta dal Segretario nazionale dell'Associazione, da un
componente della Commissione Statuto e Regolamenti e da un terzo membro da loro
designato.
Essa, decidendo a maggioranza semplice, all'atto della costituzione
dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, provvede alla verifica ed al controllo di
legittimità delle tessere di ammissione per la valida costituzione
dell'Assemblea e riferisce al Presidente nazionale in carica o a chi ne fa le
veci.
CANDIDATURE ALLE CARICHE DIRETTIVE NAZIONALI
Art.15 - I soci rivestiti di cariche elettive di competenza
dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, se rieleggibili, devono comunicare alla
Sede nazionale a mezzo lettera raccomandata, spedita almeno 120 giorni prima
della data fissata per l'Assemblea Nazionale dei Delegati, la eventuale rinuncia
alla facoltà di essere rieletti.
Art.16 - La Sede nazionale, non appena ricevute le comunicazioni di cui
all'art.15 e comunque 100 giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei
Delegati, trasmette a tutte le Sezioni:
- i nominativi dei soci che decadono da cariche elettive di competenza
dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, non rieleggibili;
- i nominativi dei soci rieleggibili
- i nominativi dei soci rinunciatari.
Art.17 - Le Sezioni aventi sede nel territorio della Repubblica, ai soli
effetti di cui al presente articolo e dei successivi 18-19-20, sono costituite
in Raggruppamenti formati da:
a) Sezioni del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (1° Raggruppamento);
b) Sezioni della Lombardia ed Emilia-Romagna (2° Raggruppamento);
c) Sezioni del Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto (3°
Raggruppamento);
d) Sezioni della Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Abruzzi, Molise,
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna (4° Raggruppamento).
Le Sezioni aventi sede all'estero possono presentare autonomamente candidature.
Alle riunioni dei raggruppamenti partecipano i consiglieri nazionali di
competenza.
Art.18 - I Presidenti delle Sezioni di ogni Raggruppamento, previa
consultazione dei propri C.D.S., redigono congiuntamente l'elenco dei soci che
il Raggruppamento presenta per la candidatura alle cariche elettive nazionali,
anche scegliendoli tra Alpini appartenenti ad altri Raggruppamenti.
L'elenco, sottoscritto da tutti i Presidenti di Sezione del Raggruppamento o da
un rappresentante del Raggruppamento ufficialmente delegato, deve pervenire alla
Sede nazionale, con lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della data
fissata per l'Assembla Nazionale dei Delegati. Di ogni candidato devono essere
indicati: cognome e nome, anno di nascita, residenza, Sezione e Raggruppamento
di appartenenza, attività e cariche associative ricoperte.
Art.19 - I nominativi dei candidati devono essere segnalati, partitamente
per la candidatura di ogni singola carica elettiva nazionale, nel numero
massimo, per ciascun Raggruppamento, di:
- 1 socio per la candidatura alla carica di Presidente nazionale;
- 8 soci per la candidatura alla carica di Consigliere nazionale;
- 2 soci per la candidatura alla carica di Revisore dei conti effettivi;
- 1 socio per la candidatura alla carica di Revisore dei conti supplente.
Di ogni candidato occorre allegare la dichiarazione di accettazione della
candidatura e copia dello stato di servizio o foglio matricolare o
documentazione equipollente.
Art.20 - La Sede nazionale, ricevuto in tempo utile dai singoli
Raggruppamenti l'elenco dei candidati per ciascuna delle cariche elettive
nazionali, provvede a compilare le rispettive liste contenenti tutti i
nominativi dei candidati in ordine alfabetico, segnando a lato di ciascuno di
essi il o i Raggruppamenti che lo hanno presentato.
I presidenti delle sezioni di ogni raggruppamento, oltre a presentare le
candidature alle cariche elettive nazionali, possono:
- segnalare al C.D.N. la località ritenuta idonea quale sede per l’adunata
nazionale dei soci;
- segnalare al C.D.N., per la relativa autorizzazione, le manifestazioni
intersezionali nell’ambito dello stesso raggruppamento;
- proporre gli argomenti da trattare nelle riunioni dei presidenti di sezione
che il C.D.N. ritiene di indire.
Art.21 - L'Assemblea Nazionale dei Delegati, liberamente e sovranamente
scegliendo anche tra altri soci non in lista, elegge, come da statuto, a
maggioranza assoluta (50% + 1 dei delegati in carica), il Presidente nazionale,
indi, a maggioranza relativa, i Consiglieri nazionali e i Revisori dei conti.
Per la elezione alla carica di Presidente nazionale, nel caso in cui in sede di
seconda votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta,
l'Assemblea procede immediatamente, prima delle elezioni alle altre cariche
associative, al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior
numero di voti ed elegge, a maggioranza relativa, il Presidente nazionale.
Sono eletti Consiglieri nazionali, nel numero annualmente previsto, i candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta
eletto il candidato più giovane di età.
I ventiquattro Consiglieri nazionali sono comunque cosi ripartiti fra i
Raggruppamenti:
- 6 presentati dal Raggruppamento n° 1;
- 7 presentati dal Raggruppamento n° 2;
- 9 presentati dal Raggruppamento n° 3;
- 2 presentati dal Raggruppamento n° 4.
Ogni anno, entro i 3 mesi seguenti alla chiusura del tesseramento, il Comitato
di Presidenza e la Commissione Legale riuniti, provvedono all'eventuale
modificazione nella ripartizione di cui sopra, quando sia accertata una
variazione del numero dei soci in un Raggruppamento, non inferiore a 10.000 soci
in più o in meno.
Competono comunque sempre almeno 2 Consiglieri a ciascun Raggruppamento.
Art.22 - Il Consigliere nazionale non rappresenta né Gruppi, né Sezioni
singole o comunque raggruppate. Egli concorre personalmente in seno al C.D.N.
alla conduzione dell'Associazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato.
SEZIONI E GRUPPI
Art.23 - La circoscrizione sezionale, di cui all'art.20 dello Statuto, -
circoscrizione che non può essere modificata senza l'autorizzazione del C.D.N. -
è di norma il poligono territoriale il cui perimetro collega e racchiude tutti i
comuni sede di Gruppo A.N.A. dipendenti dalla stessa Sezione. Ogni qualvolta che
una Sezione costituisce un nuovo Gruppo, deve comunicare alla Sede nazionale i
seguenti dati: numero di codice del nuovo Gruppo, denominazione ufficiale del
Gruppo, forza del Gruppo all'atto della costituzione, data di costituzione,
recapito del Gruppo.
Il Presidente della Sezione è tenuto inoltre a dichiarare che l'autorizzazione
alla costituzione del Gruppo è stata data in conformità a quanto disposto
dall'art.27 dello Statuto con particolare riferimento al 3° comma dello stesso
art.27.
ASSEMBLEE SEZIONALI
Art.24 - Le Sezioni che intendono avvalersi della facoltà concessa
dall'art.32 dello statuto (Assemblea a mezzo delegati) devono necessariamente
avere tutti i soci inquadrati nei Gruppi dipendenti (art.5 dello Statuto).
Le Assemblee sezionali sono valide in prima convocazione qualora il numero dei
partecipanti, presenti o per delega, rappresenti almeno la metà degli aventi
diritto che siano in regola con il pagamento della quota sociale alla chiusura
del tesseramento dell’anno precedente; in seconda convocazione, qualunque sia il
numero dei presenti o rappresentati.
L'Assemblea delibera, salvo i casi previsti dai Regolamenti sezionali, a
maggioranza relativa; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per
delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere
presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Le richieste di convocazione delle
Assemblee sezionali, di cui al 2° e 3° comma dell'art.31 dello Statuto, devono
essere fatte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art.25 - Le Sezioni all'estero, previa specifica autorizzazione del
C.D.N., possono stabilire nel proprio regolamento interno determinate norme
conseguenti alla loro locale e particolare situazione purché non in contrasto
con lo Statuto.
Art.26 - La relazione morale e finanziaria, approvata dall'Assemblea
sezionale da inviare al C.D.N., secondo quanto previsto dall'art. 25 dello
Statuto, deve essere corredata dal verbale dell'Assemblea stessa.
MANIFESTAZIONI SEZIONALI
Art.27 - Ogni manifestazione, che trascenda l'ambito sezionale per
assumere carattere intersezionale, deve essere autorizzata dal Consiglio
Direttivo Nazionale.
Le Sezioni debbono pertanto comunicare alla Sede nazionale, con un preavviso di
almeno tre mesi, il programma delle manifestazioni suddette con precise
indicazioni di tempo e di luogo affinché il C.D.N. possa provvedere al loro
coordinamento.
I Gruppi per qualsiasi manifestazione devono avere la preventiva approvazione
della Sezione da cui dipendono.
Ai Presidenti di Sezione ed ai Capi Gruppo incombe l'obbligo di vigilare
affinché:
- nelle manifestazioni di qualsiasi genere, il cappello alpino sia portato con
dignità e decoro;
- nessun socio faccia uso di decorazioni, gradi o distintivi cui non ha diritto;
- tutti gli oratori che intervengono a manifestazioni dell'Associazione diano
sicuro affidamento di attenersi a quanto disposto dall'art.2 dello Statuto.
Gli atti e le manifestazioni delle singole Sezioni si svolgono sotto la
responsabilità dei Presidenti e dei Consigli sezionali interessati.
GIORNALE SOCIALE
Art.28 - Articoli, relazioni, notizie varie, per essere pubblicati nel
numero in corso di compilazione, debbono pervenire alla Direzione del giornale
entro i termini fissati dalla Direzione stessa.
Eccezione fatta per avvenimenti di un certo rilievo (per i quali necessita
inviare relazione particolareggiata possibilmente accompagnata da fotografie),
le cronache e le notizie varie debbono essere il più possibile succinte.
Art.29 - Alla Direzione del giornale è riservato il giudizio circa
l'opportunità della pubblicazione o meno degli articoli. I manoscritti non
vengono restituiti.
Art.30 - È compito del C.D.N. stabilire quali eventuali oblazioni debbano
essere effettuate a favore del giornale, per la pubblicazione di notizie
personali che, comunque, sono riservate ai soci.
Art.31 - Il giornale viene inviato ai soci entro il mese successivo del
tesseramento o del rinnovo della quota sociale.
La spedizione del giornale sociale a tutti i soci in regola con il pagamento
della quota sociale relativa ad un determinato anno, verrà continuata per tutto
il primo trimestre dell'anno successivo.
Art.32 - Ogni anno, subito dopo la chiusura del tesseramento, la Sede
nazionale provvederà ad inviare alle Sezioni i repertori generali dei soci.
La procedura per la gestione e l'aggiornamento dell'archivio sociale è regolata
da specifiche norme da parte della Sede nazionale.
Art.33 -Tutte le variazioni interessanti i soci (cambio di Sezione o di
Gruppo, di residenza, correzione di eventuali errori ecc.) e tutte le richieste
di abbonamenti devono essere segnalate dalle Sezioni alla Sede nazionale a mezzo
dei supporti prescritti.
Le richieste di abbonamenti non avranno corso se non accompagnate dai relativi
importi, salvo diversa disposizione del Comitato di Direzione del giornale.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art.34 - Tutti i provvedimenti presi, tanto ai sensi dell'art.36 quanto
ai senti dell'art.37 dello Statuto, devono essere comunicati agli interessati a
mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Di tali provvedimenti non può essere fatta menzione nei giornali sezionali se
non dopo che i provvedimenti stessi siano diventati definitivi.
Art.35 – L’associato che rivesta una carica di gruppo, sezionale o
nazionale, se sottoposto a procedimento disciplinare, in caso di particolare e
sufficientemente provata gravità della contestazione, può essere preliminarmente
sospeso dalla carica stessa e sino alla conclusione della procedura con
provvedimento dell’Organo preposto per il giudizio disciplinare di 1° grado (art.37
bis dello Statuto).
Tale provvedimento può essere oggetto di reclamo avanti il competente Organo
disciplinare di 2° grado entro il termine perentorio di 30 gg. dal ricevimento
della relativa comunicazione (art.37 bis dello Statuto).
Tale procedura d’urgenza fa salvo, in entrambi i gradi di giudizio, il principio
del contraddittorio.
Art.36 - L'appello contro i provvedimenti disciplinari deve essere
proposto entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all’art.34 del regolamento.
DELEGAZIONE IN ROMA
Art.37 - Il Delegato in Roma, di cui all'art. 35 dello Statuto, dipende
direttamente dalla Presidenza nazionale e dal C.D.N.
È compito del Delegato:
a) trasmettere alla Sede nazionale le eventuali comunicazioni o richieste che
gli dovessero pervenire da organi estranei all'Associazione;
b) svolgere le pratiche di carattere individuale che gli pervengono per il
tramite delle Sezioni. Qualora l'esito di tali pratiche venga comunicato
direttamente alla Sezione che ne ha fatto richiesta, questa dovrà informare il
Delegato;
c) svolgere gli incarichi volta a volta affidatigli dalla Presidenza nazionale o
dal C.D.N.
Art.38 - Le
sezioni non possono, per alcuna ragione interessare le Autorità e gli Uffici
Governativi Centrali o la Delegazione, per richieste e/o questioni di
carattere associativo, per le quali devono rivolgersi esclusivamente alla sede
nazionale.
COLLEGIO ARBITRALE
Art.39 - Per la costituzione del Collegio arbitrale di cui all'art. 45
dello Statuto e per l'instaurazione del relativo procedimento, la parte
ricorrente deve, a mezzo lettera raccomandata con R.R. inviata alla controparte
e al C.D.N., esporre ed illustrare le proprie ragioni, nominare il proprio
arbitro e comunicare la di lui accettazione espressa per iscritto in calce al
ricorso.
Nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, la
parte resistente deve, con propria memoria, inviata per iscritto, con
raccomandata R.R. al ricorrente ed al C.D.N., esporre ed illustrare le proprie
ragioni, nominare il proprio arbitro che avrà cura di esprimere la propria
accettazione in calce alla memoria.
Nella prima seduta successiva all'adempimento di quanto sopra, il C.D.N. nomina
il terzo arbitro, Presidente del Collegio.
Esso Presidente convocherà immediatamente il Collegio che dovrà decidere a
maggioranza, comunicare e trasmettere alle parti il lodo che sarà depositato
presso il C.D.N. nel termine di 90 giorni dalla costituzione del Collegio, salvo
proroghe concesse dalle parti.
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