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REGOLAMENTO SEZIONALE
deliberato dal
C.D.S. il 05-09-2008
approvato dall’Assemblea dei Delegati il 22-11-2008
ratificato dal C.D.N. il 13-12-2008
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regolamento (pdf)
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COSTITUZIONE E SCOPO
Articolo 1
L’Associazione Nazionale Alpini
(in seguito denominata A.N.A.) è una associazione d’arma, fondata nel 1919, che
opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro, ed ha sede in Milano via
Marsala 9.
La Sezione di Udine dell’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.)
costituita l’8 marzo 1921 in base all’articolo 21 dello Statuto, ha sede in
Udine, viale Trieste 137.
La Sezione ha il compito di realizzare direttamente ed attraverso i
Gruppi, la vita dell’Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli
scopi indicati nell’art. 2 dello Statuto dell’A.N.A. che, senza fini di lucro,
si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri soci.
EMBLEMA DELLA SEZIONE
Articolo 2
L’emblema ufficiale della
Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto e devono essere
conformi ai modelli statutari.
In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo, i componenti il C.D.S.
hanno il dovere di presenziare, i Capi Gruppo hanno il dovere di far intervenire
il proprio Gagliardetto, ed i Soci di intervenire.
Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal C.D.N.
in apposita “libretta” (cerimoniale) allegata al Regolamento Nazionale.
Articolo 3
Il Vessillo interviene a tutte
le manifestazioni indicate come Nazionali e Sezionali nel calendario che il
C.D.S. predispone all’inizio di ogni anno sociale.
L’intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni nei modi
previsti dall’articolo 4 del Regolamento per l’esecuzione dello Statuto
(Regolamento Nazionale), così come la designazione dell’alfiere, sono decisi di
volta in volta rispettivamente dal Presidente sezionale per la Sezione e dai
Capigruppo per i Gruppi.
La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai
membri del C.D.S. Quando ciò non sia possibile il Vessillo viene scortato da non
meno di due Soci di cui almeno uno componente del C.D.S.
AMMISSIONE A SOCIO
Articolo 4
La domanda di ammissione a
Socio ordinario ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, firmata da due Soci ordinari
presentatori, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è corredata dalla
necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme
all’originale autenticata dal Capogruppo.
Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda
redatta nella forma di autocertificazione su modulo “tipo” predisposto dalla
Sede Nazionale.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver
letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché
i Regolamenti Nazionale e Sezionale.
In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od
iniziativa che possa contrastare con le finalità dell’A.N.A., con speciale
riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica
nonché all’uso del nome e dei simboli dell’A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli
scopi di propaganda anzidetta.
Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda di ammissione.
L’ammissione dei Soci è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta
di Scrutinio.
Unitamente alla tessera associativa, la Sezione, consegna al nuovo Socio le
copie dello Statuto, dei Regolamenti Nazionale e Sezionale.
La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata.
Decisione e motivazione devono essere comunicate all’aspirante socio per
iscritto.
Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al C.D.N.
Solo i soci ordinari hanno diritto di accedere alle cariche sociali.
Articolo 5
Gli Amici degli Alpini (d’ora
innanzi definiti “Soci aggregati”) che le Sezioni ritengono di riconoscere come
tali, su proposta dei Gruppi interessati non hanno qualifica di socio ordinario.
La domanda di iscrizione a soci aggregati è redatta su modulo fornito dalla
Sezione ed è proposta da almeno due soci ordinari o dal Capogruppo.
Essi vengono iscritti in un apposito albo sezionale quali soci aggregati.
L’ammissione dei Soci aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole
della Giunta di Scrutinio.
La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.
I soci aggregati pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono
tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento
Nazionale.
I soci aggregati non possono avere la tessera sociale ordinaria dell’A.N.A.,
portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario, non
hanno diritto di voto (attivo e passivo) e non possono accedere a cariche
elettive.
La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione
dovesse venire meno, si riserva espressamente il diritto di revocare
l’iscrizione del socio aggregato in qualsiasi momento e senza particolari
formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.
Articolo 6
Tutti i Soci ordinari ed Aggregati hanno il diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali i Soci delle altre Sezioni dell’A.N.A. sono considerati graditi ospiti, così come gli Alpini in servizio.
Articolo 7
Chi intende volontariamente
recedere dalla qualifica di Socio ordinario o Aggregato, oppure passare ad altra
Sezione o Gruppo, deve inviare lettera al Presidente della Sezione oppure al
proprio Capogruppo.
In ogni caso sarà considerato decaduto il socio che non avrà provveduto al
rinnovo dell’iscrizione entro i termini stabiliti.
ORGANI SOCIALI SEZIONALI
Articolo 8
Ai sensi dello Statuto gli
organi della Sezione sono:
a)
l’Assemblea dei
Delegati della Sezione,
b)
il Presidente,
c)
il Consiglio
Direttivo Sezionale,
d)
il Collegio dei
Revisori dei conti,
e)
la Giunta di
Scrutinio per l’esame delle domande di ammissione a socio.
Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi
interni della Sezione di cui il C.D.S. si avvale per il raggiungimento degli
scopi sociali.
ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA SEZIONE
Articolo 9
L’Assemblea dei Delegati è
organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione.
Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all’art. 25
dello Statuto.
L’Assemblea è indetta:
a)
in sede ordinaria
entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;
b)
in sede
straordinaria quando:
²
il Presidente
della Sezione ed il C.D.S. lo giudichino necessario;
²
ne sia fatta
richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti;
²
ne sia fatta
richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei Soci ordinari o un
quinto dei Delegati
in regola con il pagamento della quota sociale.
Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria
sezionale che provvederà a norma dell’art. 31 dello Statuto.
Articolo 10
L’Assemblea sezionale dei
Delegati (Ordinaria o Straordinaria) è convocata dal Presidente della Sezione
mediante avviso inviato a tutti i Capigruppo tramite posta o con sistema
equivalente almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.
L’avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell’Assemblea, sia in
prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all’ordine del giorno, e,
quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l’elenco dei Soci che cessano
dalla carica e di quelli che la conservano.
È vietata l’indicazione della voce “Varie” nell’ordine del giorno di
convocazione dell’Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione
e le deliberazioni su argomenti non portati all’ordine del giorno.
Articolo 11
Giusto quanto previsto
dall’art. 32, 2° comma, dello Statuto le Assemblee della Sezione sono articolate
per Delegati.
Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all’Assemblea un Delegato ogni 20 soci
o frazione superiore a 10.
I Gruppi che non raggiungono i 20 soci hanno comunque diritto ad un Delegato.
Non possono essere Delegati all’Assemblea i membri del C.D.S. ed i Revisori dei
Conti.
Il Capogruppo, purché non incorra nelle esclusioni di cui sopra, ricopre di
diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi
sostituire, mediante delega scritta, da un altro Delegato e nel caso egli sia il
solo Delegato da altro socio del Gruppo.
Gli altri Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo e durano in carica un
anno.
Ogni Delegato può rappresentare altri due Delegati del suo Gruppo mediante
delega scritta.
Articolo 12
L’Assemblea Ordinaria dei Delegati della Sezione è convocata per:
a) discutere e deliberare:
± la relazione morale del Presidente della Sezione
± il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa
± il bilancio preventivo
± la relazione dei Revisori dei conti
± le relazioni delle varie commissioni sezionali
± le quote sociali per l’anno successivo
± altri argomenti all’ordine del giorno
b) eleggere:
² Il Presidente della Sezione
² I Consiglieri Sezionali
² I Revisori dei conti
² I componenti la Giunta di scrutinio
² I Delegati all’Assemblea Nazionale (art. 14 dello Statuto).
L’Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio.
Articolo 13
L’Assemblea dei Delegati, sia
Ordinaria, sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano
presenti la metà più uno dei Delegati.
In seconda convocazione, che può essere indetta anche un’ora dopo la prima,
l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti; qualora però
il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli
aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei
votanti.
L’Assemblea nomina un proprio Presidente, al quale competono la verifica dei
poteri e della regolarità del dibattito, un segretario e all’occorrenza tre
scrutatori per il seggio elettorale.
Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.
Per le nomine alle cariche sociali e per le questioni riguardanti i soci
(ordinari o aggregati) si deve procedere con votazione per scheda segreta.
Articolo 14
Il Presidente sezionale viene
eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto più uno) tra i candidati
come specificato nel successivo Art. 25; nel caso in cui nessun candidato
raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione
di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il
maggior numero di voti.
Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rieleggibile per altre due volte
consecutive.
Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa.
Sono eletti Consiglieri Sezionali i Soci che hanno ottenuto, nell’ordine, il
maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più
giovane d’età.
Il numero dei Consiglieri eletti componenti il Consiglio, escluso il Presidente,
è stabilito in 21; il loro mandato dura un triennio.
I Consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive alla
stessa carica.
Ogni anno decade e deve essere rinnovato 1/3 del Consiglio Direttivo Sezionale.
I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, ed i componenti della
Giunta di Scrutinio, tre effettivi, durano in carica tre anni e sono
rieleggibili per due volte consecutive.
Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il
numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica
devono convocare un’Assemblea Straordinaria perché provveda nel primo caso alla
elezione di un nuovo Presidente e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo
Consiglio Direttivo Sezionale.
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Articolo 15
Il Presidente:
a)
ha la
rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione,
b)
è il garante
dell’applicazione nell’ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento
Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale,
c)
convoca e può presiedere le
Assemblee,
d)
provvede all’esecuzione delle
deliberazioni delle Assemblee e del C.D.S.,
e)
nomina i due Vice Presidenti,
f)
presiede il Comitato di
Presidenza,
g)
convoca e presiede il C.D.S.,
h)
è il responsabile dell’Unità
(nucleo) di Protezione Civile della Sezione,
i)
partecipa al Comitato di
Redazione del giornale sezionale,
Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione. Per quelli di
carattere amministrativo economico e finanziario è necessario che la sua firma
sia abbinata a quella del Segretario/Tesoriere.
In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte
le funzioni.
In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vice
Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile, poi,
ne riferisce al C.D.S. che è libero di confermare, modificare o di revocare
detto provvedimento.
CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI
Articolo 16
Il C.D.S. è composto dal
Presidente e da 21 Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento
della vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da
presentare all’Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone attua e
regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede per il normale
funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi, disponendo
all’uopo l’assunzione di personale in conformità alla normativa vigente.
Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte dei suoi poteri, per il
normale andamento dell’Associazione, ad un Comitato di Presidenza che dovrà
comunque sempre riferire al C.D.S. quanto deliberato.
Può inoltre assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del C.D.S. ed
invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.
Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice
Presidente Vicario e si riunisce ordinariamente una volta al mese. Alle sedute
partecipano senza diritto di voto: il Consigliere Nazionale delegato dal
Consiglio Direttivo Nazionale, il Segretario sezionale (sempreché non sia anche
Consigliere Sezionale), il Direttore Responsabile del giornale sezionale, il
Responsabile Operativo dell’unità di Protezione Civile, un rappresentante del
Collegio dei Revisori dei Conti ed eventuali altri che il Presidente ritenga
opportuno convocare.
Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di
almeno due terzi dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il C.D.S.
Con provvedimento motivato, chi presiede il C.D.S. può sospendere l’esecutività
di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il
C.D.S. ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova
votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse
nuovamente approvata, il Presidente ha l’obbligo di eseguirla.
Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata,
sottoscritta dal Presidente (o dal Capogruppo se trattasi di Consiglio di
Gruppo) e dal rispettivo Segretario e conservata in apposito registro o
raccoglitore.
Il C.D.S. costituisce specifiche Commissioni per i vari settori dell’attività
associativa.
I Componenti le commissioni possono essere nominati anche tra soci non
Consiglieri. In ogni caso hanno diritto al voto soltanto i Consiglieri.
Le commissioni nominate dal C.D.S. possono dotarsi di un proprio regolamento
approvato dal C.D.S.
Ogni socio ha diritto di chiedere la copia dei verbali di cui sopra. Ha altresì
diritto di esaminare, alla presenza del Segretario/Tesoriere, i documenti
contabili.
Articolo 17
Nel corso della prima riunione
del nuovo C.D.S. il Presidente nomina, tra i consiglieri, i Vice Presidenti, di
cui uno con la funzione di Vicario, e ne determina i compiti specifici di
collegamento con i Gruppi.
Il C.D.S., su proposta del Presidente, nomina, fra i suoi componenti, un
Segretario del Consiglio ed un Tesoriere, fissandone i rispettivi compiti.
Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere costituiscono il
Comitato di Presidenza al quale il C.D.S., nel corso della prima riunione può
delegare parte dei propri poteri, per il normale andamento della Sezione.
Il C.D.S., su proposta del Presidente, può altresì nominare il Segretario
Sezionale e ne fissa i compiti. Il Segretario Sezionale partecipa alle riunioni
del Comitato di Presidenza e del C.D.S. senza diritto di voto, sempreché non sia
anche Consigliere sezionale.
Il C.D.S., quando la Sede Nazionale lo richieda, nomina un Responsabile per i
contatti con le diverse Commissioni Nazionali quali, ad esempio, il Centro Studi
o la Commissione Informatica.
Articolo 18
Il Comitato di Presidenza
redige l’ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l’elenco degli
argomenti di discussione.
L’ultimo punto all’ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del
Presidente che non sia stato possibile per ragioni di tempo inserire nella
lettera di convocazione.
Ogni Consigliere può proporre al Comitato di Presidenza le questioni che egli
ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a
deliberazione, ne sarà il relatore.
Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni nell’ordine del giorno della
prima riunione possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola
questione.
Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati la votazione
avvenga a scrutinio segreto.
Articolo 19
Il Consigliere che non
interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene
considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato.
Chi per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del C.D.S. prima della
scadenza del proprio mandato è sostituito da colui che nella precedente
Assemblea dei Delegati ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti,
il quale assume l’anzianità del sostituito.
Articolo 20
Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del C.D.S. hanno l’obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori del C.D.S.. Chi contravviene a tale divieto è sottoposto a provvedimento disciplinare.
ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI
Articolo 21
Tutti i Soci ordinari della
Sezione con almeno un anno di iscrizione hanno pari diritto a ricoprire
qualsiasi carica sezionale.
Ogni carica sezionale, con l’esclusione della carica di Delegato all’Assemblea
Nazionale dei Delegati, è incompatibile con ogni altra carica sezionale.
Articolo 22
Come previsto dall’Articolo 8
bis dello Statuto, le cariche elettive politico-amministrative e cariche
associative (Presidente nazionale, Consigliere nazionale e Presidente sezionale)
sono incompatibili.
La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il socio che
riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica
rivestita. Il socio che ricopre cariche politico-amministrative deve
preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle
cariche associative di cui al 1° comma.
Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni
politico-amministrative, chiunque ricopra la carica di Presidente sezionale deve
dare le dimissioni scritte da detta carica.
Chiunque partecipi alle predette candidature, oppure accetti incarichi pubblici
politico-amministrativi o cariche sindacali a livello nazionale, non può
assumere la carica di Presidente o di Consigliere Sezionale per un periodo di
almeno un anno a decorrere dalla data della mancata elezione o dalla cessazione
dell’incarico. Tale data è comunicata con lettera indirizzata al Presidente.
Il mancato rispetto dell’obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre
all’immediata decadenza della carica, l’apertura d’ufficio di provvedimento
disciplinare.
Articolo 23
I candidati alla carica di Delegato all’Assemblea Nazionale dei Delegati sono proposti dal C.D.S. all’Assemblea dei Delegati della Sezione ai sensi dello Statuto, tenuto conto delle proposte di candidature pervenute entro il 31 ottobre.
Articolo 24
Tutte le nuove proposte di candidatura alle cariche sociali elettive devono essere corredate da copia del congedo, curriculum militare ed associativo e fotografia formato tessera.
Articolo 25
Il Socio che intende candidarsi
alla carica di Presidente della Sezione formalizza la propria candidatura con
lettera indirizzata al Presidente depositata presso la Segreteria entro il 10
dicembre dell’anno precedente a quello in cui si svolgerà l’Assemblea dei
Delegati della Sezione.
La candidatura può anche essere proposta con le stesse modalità da almeno dieci
Capigruppo purché sia sottoscritta dal candidato.
Articolo 26
Le proposte di candidature a
Consigliere sezionale dovranno essere decise nelle riunioni di Zona e fatte
pervenire per iscritto alla segreteria sezionale entro la data della riunione
ordinaria dei Capigruppo ad ottobre dell’anno precedente l’Assemblea dei
Delegati della Sezione.
La Segreteria verifica la conformità delle proposte di candidatura e le
trasmette al C.D.S. entro il 30 novembre.
Qualora alla Segreteria non pervengano entro il termine indicato nel comma
precedente proposte in numero sufficiente, il Presidente sezionale convoca
d’ufficio i responsabili di Zona entro i successivi trenta giorni. Se anche da
questa riunione non dovesse emergere alcuna candidatura, il C.D.S., sentiti i
Capigruppo, provvede con propria decisione scegliendo i candidati anche dalle
altre Zone.
CREAZIONE ZONE DI COLLEGAMENTO
Articolo 27
La Sezione riconosce la suddivisione dei Gruppi in Zone come valido
strumento per meglio perseguire gli scopi associativi.
Tali Zone possono essere riferimento per la definizione delle candidature dei
Consiglieri da proporre all’Assemblea dei Delegati.
Sono pertanto costituite le seguenti Zone: Nord, Nord Ovest, Nord Est, Udine,
Sud Ovest e Sud Est.
I Gruppi saranno distribuiti equamente tra i Consiglieri designati e operanti
nelle rispettive Zone.
Articolo 28
Ogni Zona ha solo funzioni
consultive, non vincolanti per il C.D.S. e, tramite il Consigliere di Sezione
che la presiede, può inoltrare proposte alla Sezione.
Il Consigliere designato potrà avvalersi per le funzioni di segreteria di uno
dei Capigruppo, scelto di volta in volta o a tempo determinato fra i Capigruppo
della Zona stessa.
È prevista almeno una riunione annuale della quale dovrà essere stilato verbale
da inviare alla Sezione e ogni Capogruppo ha diritto ad esprimere un voto per le
decisioni, che sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 29
I Revisori dei Conti, tre
effettivi e due supplenti, sono costituiti in proprio Collegio ed eleggono un
Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell’Assemblea che
ha provveduto alle loro nomine.
Qualora si determinino posti vacanti tra i componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti, subentra il membro supplente in ordine di voti ottenuti nella
precedente Assemblea dei Delegati della Sezione.
Articolo 30
I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all’Assemblea dei Delegati della Sezione, esprimendo il proprio parere in merito.
GIUNTA DI SCRUTINIO
Articolo 31
La Giunta di Scrutinio è
composta da tre membri ed ha il compito di esaminare le domande di ammissione a
Socio accertando i requisiti richiesti e di controllare che sulla domanda stessa
siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci.
Le domande sono esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla presentazione
e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta di
Scrutinio. In caso di parere negativo ne precisa i motivi con nota da
trasmettere al C.D.S..
La Giunta di Scrutinio istruisce la pratica di accettazione dell’iscrizione di
ogni singolo Socio Aggregato, verificando da chi è proposto e predisponendo, se
necessario, una relazione scritta da sottoporre al C.D.S. per i provvedimenti di
competenza. La mancata accettazione della domanda di iscrizione di un Socio
Aggregato non deve essere motivata.
Qualora si determinino carenze tra i suoi componenti, la Giunta di Scrutinio è
integrata nella successiva Assemblea dei Delegati della Sezione ed il nuovo
eletto assumerà l’anzianità del sostituto.
La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei
Soci ordinari ed Aggregati e ne trasmette le evidenze alla Segreteria.
ANNO SOCIALE E BILANCI
Articolo 32
L’anno sociale per la Sezione
coincide con l’anno solare.
Il Progetto di Bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dal C.D.S.
almeno venti giorni prima dell’Assemblea Sezionale Ordinaria e, unitamente alla
relazione del Collegio dei Revisori, deve essere depositato presso la Segreteria
della Sezione almeno quindici giorni prima dell’Assemblea, per consentirne la
consultazione da parte dei Soci.
GRUPPI DELLA SEZIONE
Articolo 33
La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al Presidente da chi ne ha l’iniziativa e ha raccolto l’adesione del numero minimo dei Soci previsto dallo Statuto.
Articolo 34
L’Assemblea di Gruppo nomina il
Capogruppo ed un Consiglio di Gruppo con un numero di membri proporzionale al
numero degli iscritti al Gruppo stesso.
L’Assemblea nomina tra i soci del Gruppo i Delegati all’Assemblea sezionale.
Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate, per la loro durata ma senza limiti
di rieleggibilità, alle corrispondenti cariche sezionali.
Articolo 35
Tra il 1° novembre di ogni anno ed il 31 gennaio successivo, il Capogruppo riunisce i Soci in Assemblea dopo averne concordato la data con il Presidente sezionale per:
a) deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell’anno sociale trascorso;
b) determinare la quota associativa per l’anno successivo,
c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l’attività del Gruppo,
d) eleggere le cariche sociali di Gruppo.
L’Assemblea nomina il proprio
Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del
dibattito.
Il Presidente della Sezione, o un suo delegato, può sempre intervenire alle
Assemblee di Gruppo.
Articolo 36
L’Assemblea di Gruppo viene
convocata quando il Capogruppo lo ritiene opportuno o quando almeno un decimo
dei Soci, con un minimo di cinque, ne fa richiesta scritta al Capogruppo e, per
conoscenza al Presidente sezionale, specificandone i motivi.
In questo caso la riunione avviene nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta. Trascorso questo termine, la convocazione è fatta dal
Presidente sezionale entro le successive tre settimane.
Articolo 37
La convocazione dell’Assemblea
di Gruppo è effettuata dal Capogruppo con avviso scritto inviato a tutti i Soci,
e per conoscenza al Presidente sezionale, con le stesse modalità indicate per la
Sezione all’articolo 10.
Ogni Capogruppo trasmette al C.D.S. entro il 10 febbraio di ogni anno, con la
copia del verbale dell’Assemblea dei Soci, le relazioni morale e finanziaria
approvate dall’Assemblea dei Soci, nonché l’elenco delle cariche sociali del
Gruppo.
Articolo 38
Il C.D.S. stabilisce all’inizio dell’anno sociale l’attribuzione ad ogni Zona di collegamento di un Consigliere di riferimento che ha il compito di curarne i rapporti con la Sezione.
Articolo 39
Entro il 15 settembre di ogni anno i Capi Gruppo consegnano alla Segreteria sezionale l’ultimo elenco e gli ultimi talloncini dei Soci che hanno versato la quota sociale dell’anno in corso, restituiscono inoltre i bollini eventualmente eccedenti e saldano l’importo ancora dovuto.
Articolo 40
Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi soci si riduca per un anno al 50% del minimo stabilito dallo Statuto.
GIORNALE SEZIONALE
Articolo 41
Il giornale della Sezione è il
“Alpin jo mame” (nel seguito indicato anche come “giornale sezionale”).
È compito del giornale sezionale concorrere all’attuazione degli scopi
associativi indicati nello Statuto, ed in particolare al rafforzamento
dell’amicizia tra tutti i Soci favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo,
con piena autonomia discrezionale del Direttore Responsabile. All’inizio
dell’anno sociale il C.D.S. nomina il Direttore Responsabile e, su proposta di
questi, il Comitato di Redazione.
Il Presidente fa parte di diritto del Comitato di Redazione.
Il Direttore Responsabile rimane in carica un anno e può essere sostituito:
a) dietro sua espressa richiesta;
b) quando il C.D.S. lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.
Il Direttore Responsabile
partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.
Il giornale sezionale, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene
spedito a tutti i Soci in regola col pagamento della stessa (e la spedizione
viene continuata per tutto l’anno successivo).
Il C.D.S. stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezionale.
I costi per la pubblicazione e per l’invio ai Soci del giornale sezionale sono
finanziati con l’apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal
C.D.S. all’inizio di ogni anno sociale.
UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 42
Ai sensi dello Statuto è
costituito in seno alla Sezione un’Unità di Protezione Civile.
Il Presidente Sezionale nomina, previo parere consultivo non vincolante del
C.D.S., il coordinatore dell’Unità di Protezione Civile e, di concerto con lo
stesso, i Capi Squadra dei Gruppi di Protezione Civile.
Fatte salve le norme regolamentari nazionali di Protezione Civile, il Presidente
Sezionale è l’unico responsabile, mentre il Coordinatore ed i Capi Squadra sono
responsabili, sotto un profilo tecnico operativo, dei singoli settori. Il
Coordinatore dell’Unità di Protezione Civile partecipa, senza diritto di voto,
alle riunioni del C.D.S..
L’Unità di Protezione Civile non ha autonomia amministrativa ed è gestita
mediante l’apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S.
all’inizio di ogni anno sociale.
L’Unità di Protezione Civile può regolare il proprio funzionamento con un
proprio regolamento interno approvato dal C.D.S..
CORI DELLA SEZIONE
Articolo 43
L’attività dei Cori deve fare
riferimento agli scopi descritti nello Statuto.
Nell’ambito della Sezione è costituito il Coro Sezionale, dotato di proprio
statuto, che ha la denominazione di “Coro A.N.A. della Sezione di Udine”, il cui
Presidente cura i rapporti con il C.D.S..
I rapporti tra la Sezione ed il Coro Sezionale, ed i Cori facenti riferimenti ai
Gruppi, sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dal C.D.S..
FANFARA DELLA SEZIONE
Articolo 44
L’attività della Fanfara deve
fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto.
Nell’ambito della Sezione è costituita la Fanfara Sezionale, dotata di proprio
statuto, che ha la denominazione di “Fanfara A.N.A. della Sezione di Udine”, il
cui Presidente cura i rapporti con il C.D.S..
I rapporti tra la Sezione ed la Fanfara Sezionale, ed eventualmente le Fanfare
facenti riferimenti ai Gruppi, sono disciplinati da appositi regolamenti
approvati dal C.D.S..
GRUPPI SPORTIVI ALPINI
Articolo 45
Nell’ambito della Sezione è
costituito il coordinamento dei Gruppi Sportivi Alpini (G.S.A.) che fanno capo
ai Gruppi della Sezione. Il C.D.S. nomina all’inizio di ogni anno sociale il
Responsabile delle Attività Sportive che cura i rapporti tra il C.D.S. ed il
coordinamento dei G.S.A.
I rapporti tra la Sezione ed i G.S.A. sono disciplinati da regolamenti
approvati dal C.D.S..
SEDE DELLA SEZIONE
Articolo 46
Il Presidente, d’intesa con il
Comitato di Presidenza, mantiene i contatti con il “CIRCOLO CULTURALE ALPINI -
SEZIONE A.N.A. DI UDINE” proprietaria dell’unità immobiliare, al fine di rendere
disponibili i locali della Sede sezionale per l’attività associativa, ed attua
le necessarie azioni per la gestione ordinaria della Sede.
L’uso dei locali della Sede è stabilito dal C.D.S.
I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Sede sono
previsti nell’apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S.
all’inizio di ogni anno sociale.
SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI
Articolo 47
Fatto salvo quanto disposto
dall’Art. 39, lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è
deliberato da un’Assemblea straordinaria rispettivamente dei Delegati della
Sezione o dei Soci del Gruppo.
Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con
delega, almeno i due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà
essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.
Gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di
scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla
Sezione.
MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 48
Il C.D.S. potrà proporre
modifiche al presente regolamento. Le modifiche saranno valide dopo
l’approvazione dell’Assemblea dei Delegati della Sezione e la ratifica del
Consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci
con mezzi idonei.
DISPOSIZIONE FINALE
Articolo 49
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l’interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.
Norma transitoria
Per la sola Assemblea che si
terrà nell’anno 2009 le candidature dovranno essere presentate alla Segretaria
Sezionale entro il 31 gennaio 2009.
Si precisa, infine, che ai fini del calcolo dell’anzianità di carica si farà
riferimento alla data di effettiva assunzione anche se avvenuta prima
dell’entrata in vigore del presente regolamento.
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