Sezione di Udine

Il vademecum del volontario è stato pensato per essere un valido aiuto per quanti desiderino approfondire quali siano i compiti, i diritti ed i doveri di un volontario di Protezione Civile. E’ stato costruito in modo da presentare al lettore in modo immediato e sintetico tutte le informazioni di maggiore interesse, e di cui deve essere al corrente, tratte dal Regolamento della Protezione Civile sezionale e nelle leggi nazionali e regionali che si occupano di Protezione Civile.

Trovate una versione scaricabile in formato pdf, anche del Regolamento della Protezione Civile sezionale, nella pagina “Documenti“.


Cosa fa la Protezione Civile

La Protezione Civile, o più precisamente il Servizio Nazionale della Protezione Civile, viene istituito con la legge n. 225 del 1992, ma già nel 1970 con la legge 996/1970, si incominciava a parlare di cosa è, dovrebbe fare, come è strutturata la Protezione Civile, oltre ad indicarne le strutture operative. In Friuli Venezia Giulia, regione autonoma a statuto speciale, già nel 1986 con l’approvazione la Legge Regionale n°64/1986, viene disciplinata organicamente la funzione della Protezione Civile.

La Legge 225 del 24/02/1992 costituiva il testo di legge fondamentale che codificava molti aspetti della Protezione Civile, non ultimo l’assetto organizzativo. Gli articoli di tale legge fra le varie altre cose stabilivano quali sono gli scopi della Protezione Civile.

In particolare nell’Art. 3 di detta legge si specifica che attività pertinenti la Protezione Civile sono: la previsione, la prevenzione, il soccorso delle popolazioni sinistrate e il superamento dell’emergenza.

La previsione è l’insieme di tutte quelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, il cui fine è individuare gli scenari di rischio probabili e, nel limite delle possibilità tecniche e tecnologiche, il preannuncio, il monitoraggio, la sorveglianza e la vigilanza in tempo reale di quelle situazioni che potrebbero trasformarsi in pericoli per la popolazione e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

La prevenzione consiste invece nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti a catastrofi di origini naturali o causate dall’uomo, anche sfruttando le informazioni raccolte per mezzo dell’attività di previsione. Fare prevenzione significa anche allertare la popolazione dell’imminente pericolo, pianificare le varie fasi dell’emergenza in modo da poter agire con efficienza e rapidità nei soccorsi, fare formazione, ovvero insegnare a riconoscere le potenziali situazioni di pericolo ed i comportamenti virtuosi da tenere in caso vi si venga coinvolti, diffondere la conoscenza della Protezione Civile e fare opera di informazione attiva alla popolazione.

Il soccorso ovviamente consiste nell’attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite da eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza.

Il superamento dell’emergenza, abbastanza intuitivamente, è la fase durante la quale si cerca di ripristinare le normali condizioni di vita.

Nel corso dei successivi anni sono state approvate diversi tipi di norme che regolamentavano anche altri aspetti della Protezione Civile.

L’attuale testo di legge che ha unificato le norme in materia di Protezione Civile è il Decreto Legislativo n°1/2018.


I compiti del volontario

Collaborare con le strutture preposte all’emergenza per lo svolgimento delle mansioni affidate dall’Ana in diverse aree di intervento, in funzione dall’ente che ne ha richiesto l’attivazione.

Nel caso dei volontari della Sezione di Udine, a seconda della “direzione” da cui ci proviene l’ordine di intervento, ovvero o i responsabili della Protezione Civile della Sede Nazionale di Milano o la Protezione Civile della Ragione Autonoma Friuli Venezia Giulia, i compiti che ci viene richiesto di assolvere cambiano.

Nello specchio sottostante vengono elencate le nostre mansioni nel teatro dell’emergenza a seconda di chi è il nostro “datore di lavoro”. 

  SEDE ANA di Milano   REGIONE FVG
Logistica:
– allestimento, organizzazione, gestione di un campo base;
– prestare un primo soccorso immediato;
– ripristinare e gestire i sistemi di comunicazione tra l’area sinistrata, il mondo esterno e i soccorritori;
– supporto nell’evacuazione dalla zona sinistrata;
– allestimento e gestione di un Posto Medico Avanzato (PMA).
Logistica:
– allestimento, organizzazione, gestione di un campo base;
– effettuare il trasporto e la conservazione di viveri e materiali;
– effettuare la distribuzione di viveri e materiali a sinistrati e soccorritori;
– installare e gestire le strutture di ricovero per sinistrati e soccorritori;
– garantire la sostituzione

Chi ne fa parte e come iscriversi

Possono far parte dell’Unità di Protezione Civile Sezionale tutti i soci Ana in regola con il tesseramento nonché i soci Aggregati / Amici degli Alpini, (art.8, 8bis e 8ter del Regolamento Nazionale) secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale Ana di Protezione Civile. Ulteriori requisiti sono: idoneità fisica, età compresa tra 18 e 80 anni, disponibilità ad impieghi al di fuori della regione di residenza e capacità professionali.

Per capacità professionali non s’intende esclusivamente saper fare il muratore, il carpentiere, idraulico, elettricista etc. In un mondo in continua evoluzione come quello dell’attuale Servizio Nazionale di Protezione Civile, altre possono essere le professionalità spendibili. Ad esempio anche attività svolte a livello amatoriale come, alpinismo, immersioni subacquee, informatica, guida di mezzi speciali quali anfibi, hovercraft o altro, possono diventare molto utili durante un’emergenza proprio perché, trattandosi di un’emergenza, non sono prevedibili né le situazioni né le condizioni in cui si andrà ad operare e, pertanto, garantiscono un’innegabile flessibilità operativa. I volontari che desiderano vedere valorizzate queste loro capacità devono informare il coordinamento sezionale il quale provvederà, se possibile, ad attivare una squadra specialistica al suo interno.

Per iscriversi è necessario che il volontario compili in ogni sua parte l’apposito modulo che può essere ritirato in sezione. Al modulo vanno allegati: fotocopia del tesserino del codice fiscale e una foto tessera.

Al volontario verranno in seguito consegnati il tesserino di appartenenza alla Protezione Civile Ana e alla Protezione Civile regionale. In un secondo tempo, in base alla disponibilità, verrà assegnata anche la divisa.

La qualifica di volontario di Protezione Civile viene revocata dal Presidente sezionale quando il volontario:

– lo richieda per iscritto;

– ha raggiunto i limiti d’età previsti o risulti fisicamente non idoneo;

– ingiustificatamente non partecipa consecutivamente a tre attività addestrative o di impiego;

– ripetutamente non si comporta in modo adeguato e decoroso durante una fase addestrativa o d’impiego;

– non è in regola con il tesseramento.


I diritti e i doveri del volontario

Al volontario vengono riconosciuti alcuni diritti e doveri derivanti sia dalle normative nazionali che regionali.

Tra i doveri sonno elencati:

– la partecipazione a corsi di formazione ed addestramento;

– l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), qualora ne sia sprovvisto è obbligato ad informarsi presso un referente di quale sia la dotazione minima relativa al tipo di impiego previsto;

– l’aggiornamento dei propri dati presso il coordinamento in sezione.

Il volontario si impegna inoltre:

– ad assicurare la propria disponibilità a partecipare alle attività programmate;

– a tenere un comportamento dignitoso sia durante che dopo lo svolgimento della propria attività in divisa o con cappello;

– a non diffondere notizie, informazioni e fatti alla stampa o alle televisioni e ad interessare di ciò il proprio diretto superiore;

– a rispettare ciascuno all’interno della gerarchia della Protezione Civile;

In caso di emergenza:

– ad assecondare la popolazione colpita dall’evento;

– a tenere un comportamento propositivo;

– a contribuire al mantenimento della tranquillità.

Il volontario ha inoltre il dovere di informare il proprio datore di lavoro dell’appartenenza ad un’organizzazione di volontariato.

Comportamenti censurabili e non idonei alla situazione saranno oggetto di provvedimenti disciplinari in quanto VESTENDO LA DIVISA DELLA PROTEZIONE CIVILE, TU RAPPRESENTI E SEI TUTTA LA P.C. DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI.

Tra i diritti sono annoverati:

– il mantenimento del posto di lavoro sia esso pubblico o privato;

– il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro il quale a sua volta può richiedere il rimborso spese all’ente che ha attivato il volontario;

– la copertura assicurativa per tutta la durata dell’impiego.

In base all’art.39 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) questi benefici si applicano nel caso un volontario venga impegnato in occasione di eventi emergenziali di Protezione Civile come di seguito definiti:

  1. a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
  2. b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;
  3. c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 1/2018.

In questo caso il datore di lavoro è tenuto, non obbligato (è quindi necessario da parte del volontario ottenere l’assenso del proprio datore di lavoro a partecipare all’attività di Protezione Civile), a consentire l’impiego del volontario per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi fino ad un massimo di novanta giorni nell’anno. Tali limiti possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell’anno nel caso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con apposito decreto, dichiari uno stato di emergenza di rilievo nazionale.

Gli stessi diritti sopra elencati vengono garantiti ai volontari impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della Protezione Civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della Protezione Civile. In questo caso al volontario è consentito di assentarsi dal posto di lavoro fino a a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell’anno.

La partecipazione alle attività di Protezione Civile e la conseguente astensione dal lavoro è volontaria.

Il rimborso ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi non è automatico. Essi devono presentare la domanda di rimborso, utilizzando l’apposito modulo (disponibile presso la Sezione di Udine o sul sito sezionale) all’ente che ha richiesto l’intervento dei Volontari di Protezione Civile, il quale ha emesso un decreto di attivazione in cui si fa riferimento all’emergenza / attività per cui si viene attivati e in cui si specifica che verranno applicati i benefici previsti dall’articolo 40 del D.Lgs. 1/2018, (rimborso al volontariato organizzato di Protezione Civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della Protezione Civile), oltre ad altre specifiche disposizioni. Sia il datore di lavoro che il lavoratore autonomo devono inviare la seguente documentazione: Modulo domanda rimborso, decreto di attivazione, eventuale decreto di precettazione, attestato di partecipazione all’attività rilasciato al volontario dall’ente che ne ha richiesto l’attivazione.

Nel caso si tratti di lavoratori autonomi, per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, è previsto un rimborso massimo di euro 103,30 lorde giornaliere.

Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell’intervento, dell’esercitazione o dell’attività formativa.


Le responsabilità del volontario di Protezione Civile verso terzi

Durante un’emergenza il volontario di Protezione Civile potrebbe trovasi ad operare in situazioni molto difficili, anche dal punto di visto emotivo o psicologico, in presenza delle quali è sempre molto importante mantenere la calma al fine di valutare, prima di intervenire, quale è l’effettivo ruolo del volontario di Protezione Civile e le conseguenti competenze.

In generale è opportuno ricordare sempre che:

1) il volontario di P.C. non deve intervenire ad ogni costo per fare il “super eroe”, ma semplicemente fornire supporto alle forze istituzionali che hanno competenza diretta di intervento nei vari casi di emergenza seguendone le direttive;

2) il modo migliore per svolgere adeguatamente il ruolo di volontario di P.C. è riuscire a valutare bene la proporzione tra danni e benefici di un’eventuale intervento, contattando prima, se possibile, i diretti superiori o le forze istituzionali competenti.

Con queste premesse viene naturale chiedersi quali possano essere le responsabilità per un volontario che interviene in attività di Protezione Civile.

E’ giusto ricordare che il volontario di P.C., come qualunque comune cittadino, è responsabile penalmente delle proprie azioni quando commette un reato previsto dalle norme vigenti, ed è tenuto a risarcire il danno nel caso compia un fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.

Esempio: Un volontario non deve permettersi di guidare in maniera spericolata un automezzo della Protezione Civile pensando di non incorrere nelle sanzioni previste dal codice della strada e inoltre se con il suo comportamento causa un incidente stradale è lui in prima persona a dover risarcire i danni causati.


Estratto da Decreto Legislativo n° 1/2018 “Codice della Protezione Civile”

Art. 1

Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile

  1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
  2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di protezione civile.
  3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell’esercizio della potestà legislativa concorrente.
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione.

 

Art. 2

Attività di protezione civile

  1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
  2. La previsione consiste nell’insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
  3. La prevenzione consiste nell’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
  4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:
  5. a) l’allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
  6. b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall’articolo 18;
  7. c) la formazione e l’acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;
  8. d) l’applicazione e l’aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
  9. e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
  10. f) l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché’ sulla pianificazione di protezione civile;
  11. g) la promozione e l’organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l’esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
  12. h) le attività di cui al presente comma svolte all’estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell’Italia all’Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l’esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
  13. i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.
  14. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:
  15. a) la partecipazione all’elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell’uomo e per la loro attuazione;
  16. b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo e alla relativa attuazione;
  17. c) l’esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
  18. d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all’articolo 22.
  19. La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.
  20. Il superamento dell’emergenza consiste nell’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché’ dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all’avvio dell’attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

 

Art. 32

Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile

  1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell’ambito delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all’interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
  2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all’articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all’articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.
  3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l’attività di protezione civile di cui all’articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio della funzione di protezione civile di cui all’articolo 1.
  4. ……
  5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:
  6. a) garantire l’integrazione del volontariato nell’organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l’attivazione e l’impiego in forma coordinata;
  7. b) la partecipazione del volontariato all’attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;
  8. c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.
  9. Con direttive da adottarsi ai sensi dell’articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l’unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.

 

Art. 39

Strumenti per consentire l’effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile

  1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all’articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l’autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell’elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno:
  2. a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
  3. b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
  4. c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all’estero. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell’anno.
  5. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell’elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell’anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.
  6. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all’uopo disponibili, l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell’articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d’imposta ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  7. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell’inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell’articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all’estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

Estratto dal Regolamento Nazionale della P.C.

Articolo 5 – Associati

Possono far parte dell’Organizzazione di P.C. Ana i soci Ana (art.4 dello Statuto) che abbiano fatto apposita domanda per essere ammessi e che abbiano accettato il presente Regolamento.

Possono essere ammessi anche gli Amici degli Alpini (art.8, 8bis e 8ter del Regolamento Nazionale) e che, in virtù della loro specifica professionalità, possono trovare un’utile collocazione nella Organizzazione stessa; anche costoro, per essere ammessi, dovranno presentare apposita domanda ed accettare esplicitamente il presente Regolamento.

Articolo 6 – Requisiti

Ulteriori requisiti richiesti per entrare a far parte della Organizzazione di P.C. Ana sono i seguenti:

– idoneità fisica da attestarsi tramite certificato medico da rinnovare annualmente;

– età compresa tra i 18 e gli 80 anni;

– disponibilità ad essere impiegati anche al di fuori della propria Regione di residenza;

– capacità professionali tali da garantire un proficuo impiego.

Articolo 7 – Doveri

Alla luce di quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 266/91, il Volontario deve prestare la sua opera in modo disciplinato, rispettoso della gerarchia associativa, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, evitando ogni forma di protagonismo personale, specie con le insegne e nel nome dell’Ana.

I Volontari, per operare, devono essere dotati di divisa, di distintivi del Dipartimento di P.C. e della Ana e di documento di identificazione personale rilasciato dall’Ana.


Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Ultimo aggiornamento: 20 novembre 2018

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Periodo di conservazione dei dati

Possiamo conservare le informazioni che La riguardano per tutta la durata dell’iscrizione all’Associazione.

Possiamo continuare a conservare tali Informazioni anche dopo la realizzazione dello scopo per cui sono state raccolte nella misura in cui sia ragionevolmente necessario per ottemperare ad obblighi di legge, risolvere controversie, prevenire frodi e abusi, rispettare i contratti sottoscritti e/o tutelare i nostri legittimi interessi.

 

I Suoi diritti

La Sua persona, quale Interessato del trattamento, compatibilmente con i trattamenti da noi effettuati, ha il diritto di ottenere da Ana, Titolare del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  a) le finalità del trattamento;

  1. le categorie di dati personali in questione;
  2. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  3. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
 L’interessato ha, inoltre, il diritto di:
  4. ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
  5. ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i

dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

  1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  2. l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
  • l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
  1. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  2. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento.
  1. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali oppure all’autorità di controllo del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in caso ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa privacy di riferimento;
  2. ottenere, qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
  3. ottenere informazioni circa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;
  4. essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale;
  5. ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
    1. l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
    2. il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
  • benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  1. l’interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
  1. ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un Titolare del trattamento e trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
    1. il trattamento si basi sul consenso o su un contratto;
    2. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.

  1. Nei casi in cui il trattamento abbia come base legale l’interesse legittimo della nostra Associazione (esempio: tutela del patrimonio aziendale o esigenze organizzative e produttive), l’Interessato può opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei termini e limiti della normativa privacy di riferimento. Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  2. qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità;
  3. qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda per motivi connessi alla sua situazione particolare, salvo che il trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico;
  4. non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tale diritto non si applica nel caso in cui la decisione:
    1. sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un Titolare del trattamento;
    2. sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato;
  • si basi sul consenso esplicito dell’interessato.

 

Il Titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.  Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.

 

Per esercitare tali diritti può contattarci:

– via e-mail, all’indirizzo: associati@ana.it – oppure via posta, a: A.N.A. , Via Marsala n.9, 20121 Milano.

 

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